L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, coerentemente con l’ultimo provvedimento del governo (dpcm 1 aprile 2020) che ha prolungato la validità delle misure restrittive per l’emergenza COVID-19, ha prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo.
Con la Delibera 117/2020/R/com recante “Ulteriori misure urgenti per l’emergenza epidemiologica COVID-19 a tutela dei clienti e degli utenti finali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com” proroga fino al 13 Aprile 2020:
Sospensione della morosità e dei distacchi della fornitura per morosità relative a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020.
Dal 10 marzo 2020 al 13 aprile 2020 sono sospesi con effetto retroattivo, tutte le precedenti costituzioni messe in mora e sospensioni delle forniture per mancato o tardato pagamento. A far fede da detta data ogni costituzione di messa in mora decade.
In virtù di questo, le società di distribuzione hanno provveduto e dovranno provvedere alla riattivazione di tutti i punti di fornitura sospesi per morosità sul territorio nazionale.
Anche la diminuzione di potenza non troverà applicazione in questo periodo
Dal 4 aprile potranno nuovamente procedere con l’invio di costituzione messa in mora e conseguente distacco.
Le misure si applicano ai seguenti soggetti :
- nel settore dell’energia elettrica, i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c) del TIV;
- nel settore del gas naturale, i clienti titolari di punti di riconsegna appartenente alla tipologia di cui:
i.al comma 2.3, lettera a) del TIVG ossia i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
ii.al comma 2.3, lettere b) e d), ossia “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” e “punto di riconsegna per usi diversi” con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
Rimane ugualmente in vigore l’obbligo di rialimentare le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020.
Per gli esercenti i servizi di tutela, esercenti la vendita titolari di contratti PLACET e i gestori del Servizio Idrico Integrato vengono inoltre introdotte nuovi criteri di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora con la possibilità di poter rateizzare i relativi importi senza il pagamento di interessi.