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DOMANDE FREQUENTI

A tutti i fornitori sul mercato in quanto ELECTOR Consulting ha scelto di essere indipendente dai fornitori al fine di tutelare i propri clienti, e poter essere sempre trasparente nelle proprie analisi. Le società di fornitura interpellate da ELECTOR Consulting vengono prima valiate, con analisi della solidità economica e analisi della qualità di fatturazione.

È il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni economiche e contrattuali rifornirsi di energia elettrica e di gas naturale. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti. È importante sapere che sul mercato libero non vi è vincolo dei fornitori di applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai mercati di tutela o salvaguardia.

Dal 1° Luglio 2020 il mercato libero si espande ulteriormente poiché, anche per il settore domestico, i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.

Dal 1° luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe) i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili. La continuità della fornitura sarà comunque garantita ai clienti di piccola dimensione che non avranno ancora un contratto nel mercato libero, in modo che non subiscano alcuna interruzione durante il periodo necessario a trovare una nuova offerta.

 

Questi clienti, dopo aver scelto tra le diverse offerte disponibili quella più adatta alle proprie esigenze, stipuleranno un nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente.

 

Sarà il nuovo venditore a inoltrare la richiesta di risoluzione del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento nel rispetto del tempo di preavviso, non prevede oneri aggiuntivi e avviene senza interruzione della fornitura in corso.

Già oggi, le famiglie e le piccole imprese hanno la facoltà di passare al mercato libero, dove è il cliente a decidere quale venditore e quale tipo di contratto scegliere, selezionando l’offerta ritenuta più adatta alle proprie esigenze.

 

Dal 1° gennaio 2018 i clienti finali interessati dalla modifica normativa ricevono, secondo modalità definite dall’Autorità, un’informativa da parte del proprio venditore in relazione al superamento delle tutele di prezzo (ad esempio, comunicazioni in bolletta nella sezione dedicata all’Autorità). L’Autorità garantirà la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle modalità di svolgimento dei servizi.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge  14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Per primo, con il decreto n.201/11,convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, prevede che: “con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell’efficienza energetica, ha attribuito all’Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l’Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014.

 

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, sono state attribuite all’Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

 

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

TERNA è un operatore indipendente di reti per la trasmissione dell’energia elettrica (TSO, Transmission System Operator), tra i principali in Europa per chilometri di linee gestite e proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione. Opera in un regime di monopolio naturale con missione di servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica attraverso il Paese. Il 90% dell’attività si svolge quindi nel mercato regolato e il suo ruolo è indispensabile per il funzionamento dell’intero sistema e per assicurare l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese. Terna è inoltre responsabile della trasmissione e della gestione dei flussi di energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione sull’intero territorio nazionale in modo da assicurare che l’offerta di energia immessa nella rete sia costantemente uguale alla domanda, ossia ai consumi di elettricità.

Il dispacciamento è l’insieme delle attività necessarie a mantenere l’equilibrio tra l’offerta di energia immessa nella rete e la domanda ossia ai consumi di elettricità, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.

DATI DI CONSUMO

La lettura effettiva viene rilevata direttamente dal distributore – presso il punto di fornitura in caso di contatore meccanico e in modo automatico da remoto in caso di contatore elettronico – e successivamente trasmessa al venditore, ai fini della fatturazione, per il tramite del Sistema Informativo Integrato. Tale lettura corrisponde al numero che compare sul contatore ad una certa data (“data di lettura”) e coincide, di norma, con l’ultimo giorno del mese in caso di energia elettrica e in presenza di contatore elettronico.

 

L’autolettura, invece, è il dato che compare sul contatore e che il cliente può autonomamente “leggere” e successivamente comunicare al proprio venditore ed equivale a una lettura effettiva.

 

Il consumo stimato consiste in una approssimazione del consumo effettivamente sostenuto dal consumatore e può essere utilizzato dal venditore ai fini della fatturazione, nei casi in cui non si è riusciti a ottenere una lettura effettiva o non sia disponibile un’autolettura, o qualora il contratto sottoscritto si basi su consumi convenzionali. Le stime devono essere basate sui dati storici dell’utenza o, in caso di nuovo contratto di fornitura, sul dato di consumo presunto dichiarato dal cliente.

Fare l’autolettura del proprio contatore permette di avere una bolletta in linea con i propri consumi e un profilo cliente sempre aggiornato.

I dati di consumo sono gestiti dai seguenti soggetti:

il distributore, che ha la responsabilità dell’attività di misura e svolge l’attività di rilevazione delle letture secondo la frequenza minima stabilita dalla regolazione dell’ARERA;

il Sistema Informativo Integrato che acquisisce i dati di misura validati dal distributore e ne notifica la disponibilità ai venditori;

il venditore che necessita dei dati di misura ai fini della fatturazione nel rapporto con il cliente finale.

l distributore è la società territorialmente competente che si occupa di gestire la rete di distribuzione e di effettuare, anche su richiesta del cliente, tutti i lavori sulla rete come, a titolo esemplificativo, attivazioni, allacciamenti, sostituzione dei contatori, etc.. Al distributore è, inoltre, attribuita l’attività di misura, che consiste nella installazione e manutenzione dei misuratori e nella rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Il venditore si occupa della vendita al dettaglio dell’energia elettrica o del gas naturale al cliente finale – e con questi stipula un contratto di fornitura – acquistando l’energia elettrica o il gas naturale all’ingrosso e gestendo gli aspetti commerciali e amministrativi legati alla fornitura.

Il contatore può essere meccanico o elettronico. I modelli meccanici sono quelli tradizionali, sempre meno diffusi. I modelli elettronici sono invece predisposti alla telegestione, ovvero alla gestione da remoto di attività come la cessazione e l’attivazione dell’utenza, e alla telelettura dei consumi. Nel settore elettrico ormai sono quasi tutti elettronici. Dal 2017 sono, inoltre, installati contatori elettronici con sistema di telegestione di seconda generazione (misuratori 2G), che hanno maggiori funzionalità e tra l’altro consentono al distributore l’acquisizione dei consumi ogni 15 minuti (dati quartorari).

Nel settore gas il processo di sostituzione è nel pieno dell’attività e si concluderà dopo il 2021.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Il POD – Punto di Prelievo (Point Of Delivery) per l’energia elettrica è un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identifica in modo univoco il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata e prelevata dal cliente finale. Il codice POD non cambia anche se si cambia venditore e viene sempre riportato in bolletta e a volte indicato sul contatore elettronico. Sul misuratore 2G il cliente può scegliere se il codice POD sia visualizzabile oppure no sul proprio display, indicando la scelta al venditore che si occupa di farne la adeguata programmazione.

È l’unità di misura dei consumi di energia elettrica. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh

Mercato Regolato di maggior tutela:  è il servizio di fornitura di energia regolato dall’arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). L’Autorità fissa le condizioni economiche e contrattuali della distribuzione e del trasporto delle forniture, oltre al prezzo di compravendita dal produttore al cliente finale. E’ il mercato di riferimento per i clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero. È rivolto alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. Essi sono serviti in maggior tutela anche se ne hanno richiesto nuovamente l’applicazione dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero con lo stesso o altri venditori.

 

Mercato di Salvaguardia: è la fornitura dedicata agli utenti alimentati in media tensione o alle aziende in bassa tensione con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che, successivamente all’entrata in vigore del libero mercato dell’energia, non hanno ancora scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi motivo, ne sono rimasti privi oppure che hanno disdetto un contratto con un fornitore e non ne hanno firmato uno nuovo.

 

Mercato libero: è il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni economiche e contrattuali rifornirsi di energia elettrica e di gas naturale. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti. È importante sapere che sul mercato libero non vi è vincolo dei fornitori di applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai mercati di tutela o salvaguardia.

La ripartizione delle fasce orarie è stata stabilita dall’ARERA con Delibera n. 181/06 e sono in vigore dal 01.01.2007. Le due principali tipologie di fasce stabilite dall’ARERA sono la Multioraria e la Bioraria che prevendono la seguente ripartizione:

MULTIORARIA

F1: ore di punta (peak), nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 19.00

F2: ore intermedie (mid-level), nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato dalle ore 07:00 alle ore 23.00

F3: ore fuori punta (off-peak), nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 23.00 alle ore 07.00, nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata

BIORARI

PICCO (peak): dalle 08:00 alle 20:00 dei giorni dal lunedì al venerdì

FUORI PICCO (off-peak): dalle 20:00 alle 08:00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Tutte le ore del sabato, domenica e festivi

 

Si segnala inoltre che nei contratti biorari a mercato libero i fornitori possono offertare con fasce orarie diverse da quelle indicate.

In base alla tipologia di contratto (MONORARIO, MULTIORARIO o BIORARIO) si avranno prezzi differenziati per fasce.

Le perdite di rete rappresentano una maggiorazione percentuale standard, fissata dall’AEEG, della misura rilevata da contatore di Energia Elettrica, a copertura delle perdite di energia sulle linee di distribuzione. Tali perdite variano, come riportate in tabella, a seconda della tensione di alimentazione della fornitura. In bolletta il prezzo dell’energia può essere espresso al netto delle perdite di rete o ricomprenderle. A seconda dei casi, le perdite di rete possono essere fatturate in bolletta con modalità diverse che non modificano il totale da pagare.

 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE Fino al 31.12.2011 Dal 01.01.2012 Dal 01.01.2013 Dal 01.01.2016
Altissima tensione 380 KV 0,90% 0,70% 0,70% 0,70%
Altissima tensione (AA) 220 KV 2,90% 1,10% 1,10% 1,10%
Alta tensione (AT) =< 150 KV 2,90% 1,80% 1,80% 1,80%
Media tensione (MT) 20.000 V 5,10% 4,70% 4,00% 3,80%
Bassa tensione (BT) 380 V 10,80% 10,40% 10,40% 10,40%

È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.

Il CTS abbreviazione di Corrispettivo Tariffario Specifico si paga nel caso in cui il cliente alimentato da una fornitura in Media Tensione non abbia consegnato la Dichiarazione di Adeguatezza dell’impianto al proprio distributore di energia elettrica e la richiesta di connessione dell’impianto sia stata fatta in data antecedente il 16 Novembre 2006. Il CTS si calcola con la formula:

CTS = (K + H *E / P ) * F

Dove:

K     è pari ad 1 € per ogni giorno di connessione attiva alla rete di alimentazione;

H     vale 0,15 € per ogni ora di utilizzo;

E     è l’energia consumata nell’anno precedente quello di versamento del CTS;

P     la potenza disponibile nell’anno precedente quello di versamento del CTS;

F     è un parametro di modulazione del CTS che si applica ai soli clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW (per i clienti con potenza disponibile inferiore a uguale a 400 kW il fattore F è sempre uguale a 1);

Per i clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW il fattore F è uguale a 1 + ?((P-400)/400) e non può superare il valore massimo F = 3,5.

Per evitare l’addebito del CTS (eventualmente maggiorato), quindi occorre provvedere all’adeguamento del punto di consegna e all’inoltro della Dichiarazione di Adeguatezza. L’adeguamento comporta poi ulteriori benefici, infatti il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e potrebbe ricevere rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dell’Autorità.

Se l’impianto non è adeguato il cliente in media tensione non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni

FORNITURA GAS

Il PDR (Punto Di Riconsegna) per il gas naturale è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore. Si può trovare il PDR nella bolletta del gas o sul display del contatore, se questo è elettronico.

È il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli standard metri cubi.

La conversione con il coefficiente di conversione (C) è necessaria per far sì che tutti i clienti paghino solo per l’effettiva quantità di gas consumata che dipende dalla pressione e dalla temperatura di consegna.
Ad esempio, se il consumo misurato dal contatore è 110 mc ed il valore del coefficiente C è 1,027235, gli standard metri cubi fatturati saranno: 110 x 1,027235= 112,99585 Smc.

Il contatore misura il gas in metri cubi (mc); in bolletta i consumi sono fatturati usando lo standard metro cubo (Smc), un parametro che esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a determinate condizioni di temperatura e di pressione. Gli Smc si ottengono moltiplicando i metri cubi per un coefficiente di conversione (C), definito secondo precisi criteri che tengono conto delle condizioni fisiche del gas per ogni località. La conversione con il coefficiente di conversione (C) è necessaria per far sì che tutti i clienti paghino solo per l’effettiva quantità di gas consumata che dipende dalla pressione e dalla temperatura di consegna presenti presso l’utenza.

Corrisponde alla classe del contatore installato presso il cliente e risulta rilevante ai fini dell’applicazione di quanto fatturato per il servizio di distribuzione e degli eventuali indennizzi ai quali potrebbero avere diritto i clienti finali.

Corrisponde al diametro dell’ultimo tratto di tubo che porta il gas all’utenza cui è collegato il contatore e conseguentemente alla portata di gas. Risulta rilevante sia ai fini dell’applicazione di quanto fatturato per il servizio di distribuzione sia per la quantificazione degli eventuali indennizzi ai quali potrebbero avere diritto i clienti finali. La classe del contatore è identificata dalla lettera G seguita da un numero (ad esempio G4, G6, G10, G25, etc.).

E’ la componente che corrisponde al costo previsto per l’acquisto del gas che verrà poi rivenduto ai clienti (Onere a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima). Si applica al gas consumato (euro/smc).

Il prezzo non cambia al crescere dei consumi, ma varia nelle diverse località del territorio nazionale in rapporto alla maggiore o minore quantità di energia che si ottiene a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal coefficiente P (potere calorifico superiore convenzionale) della località.

E’ stata introdotta con deliberazione AEEG n. 196/2013/R/Gas con decorrenza 01 Ottobre 2013.

Il potere calorifico superiore, rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione.

Alcune componenti applicate ai clienti serviti in tutela sono aggiornate e pubblicate dall’Autorità in termini di energia (l’unità di misura è attualmente euro/Giga Joule); per la fatturazione al cliente tali componenti devono essere trasformate in componenti in euro/Smc, e risulta necessario utilizzare il potere calorifico superiore, convenzionale P.

Ogni distributore e’ sottoposto regolarmente alla verifica della qualita’ del gas che immette in rete.
Sulla vostra bolletta del gas deve essere indicato il PCS del metano che vi stanno fornendo.

Per permettere un confronto piu’ agevole tra le diverse offerte commerciali, l’AEEG ha stabilito che i fornitori devono sempre riferirsi a un PCS convenzionale di 0.03852 GJ/smc, cioe’ il prezzo deve fare riferimento ad un metro cubo di gas con tale qualita’ media predefinita.

Servizio di tutela: è il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA, rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Il cliente è servito nel Servizio di tutela se non ha mai cambiato venditore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del venditore, quella a condizioni stabilite dall’ARERA.

 

Servizio di default: viene attivato dal distributore territorialmente competente agli utenti morosi disalimentabili per i quali non è stato possibile procedere con l’interruzione dell’alimentazione o che risultano privi di un fornitore per cause indipendenti dalla loro volontà (recesso dal precedente fornitore e mancata contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto), ma non hanno diritto al FUI o che avrebbero diritto all’attivazione del FUI, ma questo non può essere attivato (ad esempio, per mancanza di capacità o per mancanza di fornitore di ultima istanza per gara deserta). La fornitura di gas viene assegnata ad uno specifico fornitore selezionato dall’Acquirente Unico attraverso gara e che opera secondo quanto stabilito dall’ARERA.

 

Servizio di Fornitore di Ultima Istanza (FUI): hanno diritto all’erogazione del cosiddetto FUI i clienti finali disalimentabili che, per cause indipendenti dalla loro volontà, risultino privi di un fornitore oppure i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore. Il Servizio di Fornitura di Ultima Istanza viene attivato dal distributore territorialmente competente in determinate situazioni in cui un cliente finale si trovi senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo perciò continuare a prelevare gas.In tali casi la fornitura di gas viene assegnata a uno specifico fornitore, selezionato dall’Acquirente Unico attraverso un’asta e che deve poi operare secondo quanto stabilito dall’ARERA.

 

Mercato libero: è il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni rifornirsi di gas naturale. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non sono fissate dall’ARERA.

SERVIZI TECNICI - PRATICHE

Il subentro è la riattivazione di un contatore attivo in passato ma che ora risulta chiuso.

La voltura consiste nel cambio di intestatario di un contratto di energia elettrica o di gas, senza alcuna interruzione della fornitura

Si, certo. Se la potenza disponibile del contatore è insufficiente per le esigenze di consumo, è possibile richiedere una variazione attraverso il fornitore. La modifica della potenza (ed, eventualmente, della tensione) del contatore può comportare variazioni alle condizioni economiche e, qualora necessario, anche variazioni alle condizioni tecniche della fornitura (ad esempio: una variazione della tensione, un cambio del contatore etc.).

Si, certo. La disattivazione della fornitura comporta la chiusura del contatore (è definita tecnicamente “disdetta con suggello”) e viene effettuata sigillando il contatore in modo che non possa essere utilizzato fino a che non venga concluso un nuovo contratto. La richiesta di disattivazione della fornitura rappresenta anche la manifestazione della volontà di disdire il contratto di fornitura in essere.

La problematica di restare senza fornitura nel passaggio da un fornitore all’altro è un problema che di fatto NON si può verificare. Infatti, grazie alla regolamentazione stabilita da ARERA (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) il passaggio di fornitura deve avvenire senza costi aggiuntivi e senza distacchi della fornitura. A tal proposito sono stati creati appositi mercati energetici che potremo definire “cuscinetto” che si fanno carico della fornitura nel caso in cui per quale ragione burocratica il passaggio da un fornitore all’altro non si concretizzi nelle tempistiche corrette (Mercato di Tutela, Mercato Salvaguardia, Fornitura di ultima istanza). In ogni caso è doveroso ribadire che NON c’è in nessun caso il rischio di rimanere senza fornitura nel passaggio da un fornitore all’altro.

Questo corrispettivo può essere addebitato dall’attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo CMOR – secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia.
Tale corrispettivo viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

La bolletta contenente il corrispettivo CMOR riporta il seguente comunicato: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo CMOR”, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o allo Sportello per il Consumatore di Energia di ARERA.

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