POSSIBILITA’ DI RIMBORSO DELLA ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA VERSATA NEGLI ANNI 2010-2011

Negli anni 2010 e 2011 in bolletta è stata applicata l’addizionale provinciale accisa sull’energia elettrica. Tale addizionale è stata abrogata poi nel 2012.

A fine anno 2019 la Corte di Cassazione, con due sentenze ravvicinate di Ottobre (n. 27900/2019 e n.27101/2019), ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive l’applicazione dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, in quanto ritenute incompatibili con la normativa comunitaria (abolite nel 2012 proprio per questa ragione) confermando il diritto degli utenti finali di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Le due sentenze permettono di avere un supporto normativo per tentare di ottenere il rimborso di quanto versato indebitamente nel corso del 2010 e 2011 (biennio nel quale venivano applicate tali addizionali ai consumatori finali). Per ottenerlo è necessario eseguire una pratica articolata con istanza di rimborso indirizzata agli uffici competenti.
Il termine di prescrizione per la richiesta è dieci anni.

L’addizionale dell’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.

Considerato ad esempio una piccola media azienda con consumo anno di 500.000 KWh la spesa potenzialmente recuperabile sul biennio potrebbe essere pari a 11.400,00€

Sarà quindi possibile richiedere il rimborso del mese di Gennaio 2010 entro Gennaio 2020 e così a “scalare” per i prossimi mesi. Risulta quindi estremamente urgente procedere con il tentativo di recupero delle addizionali provinciali, per non perdere neanche un mese di rimborso.
ELECTOR Consulting può supportare le aziende in questa attività sia sotto il profilo strgiudiziale che sotto il profilo giudiziale.

Essendo un tentativo di recupero svolgeremo le pratiche a costo zero, e verrà esclusivamente chiesto una percentuale sul rimborso solo se effettivamente percepito.

Occorre ricordare infine, che le sentenze di Cassazione non fanno legge, ma valgono solo per il singolo caso preposto. Infatti, la cosa importante che viene sancita nella sentenza è che il richiedente il rimborso deve agire nei confronti del fornitore di energia e il fornitore potrà richiedere a sua volta il rimborso alla Agenzia delle Dogane una volta superati i 3 gradi di giudizio. In pratica l’unica via per il fornitore – che resta un soggetto passante – di avere a sua volta la certezza del risarcimento, è quella di opporsi per vie legali all’azienda e fare ricorso fino alla Cassazione, la quale deve imporre al fornitore di rimborsare l’azienda e consentire poi al fornitore di poter chiedere a sua volta risarcimento all’Agenzia delle Dogane. È plausibile che l’effetto di questa procedura andrebbe a collassare ulteriormente il nostro sistema giudiziario e che quindi qualche provvedimento sarà preso a breve a livello legislativo.

Ricordando che l’eventuale rimborso del mese di Gennaio 2010 deve essere richiesto entro Gennaio 2020, occorre quindi attivarsi il prima possibile.

In caso di interesse vi invitiamo a richiedere di essere contattati attraverso il form di seguito.

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